Condizioni generali di fornitura
dell'Associazione austriaca dell'industria metalmeccanica e delle costruzioni in acciaio del 1° gennaio 2002.
Le presenti condizioni generali di fornitura sono state concepite essenzialmente per negozi giuridici tra imprese. Qualora siano eccezionalmente poste a base anche di negozi giuridici con consumatori ai sensi dell'art. 1, par. 1, n. 2 della Legge austriaca sulla tutela dei consumatori, GU 49. parte/1979, si applicano solamente nella misura in cui non siano in contrasto con le norme del Titolo I di detta legge. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11/04/ 4. 1980, GU 1988/96.
1. Premessa
1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano salvo diversi accordi espliciti tra le parti contraenti.
1.2 Le disposizioni che seguono sulla fornitura di merci si applicano per analogia anche ai servizi.
1.3 In caso di lavori di montaggio si applicano anche le condizioni di montaggio dell'Associazione austriaca per l'industria meccanica e la carpenteria in acciaio si applicano.
2. Stipula del contratto
2.1 Il contratto s'intende stipulato quando, al ricevimento di un ordine, il venditore ha inviato una conferma d'ordine scritta, a cui l'acquirente non si è opposto in modo documentabile entro 10 giorni.
2.2 Modifiche e integrazioni al contratto devono essere confermate per iscritto dal venditore per essere valide. Le condizioni d'acquisto dell'acquirente sono vincolanti per il venditore solamente se espressamente accettate da quest'ultimo.
2.3 Qualora siano necessarie licenze di importazione e/o esportazione o autorizzazioni a far uso di valuta estera, o autorizzazioni analoghe, per l'esecuzione del contratto, la parte responsabile dell'acquisto deve fare ogni sforzo ragionevole per ottenere per tempo le licenze o le autorizzazioni necessarie.
3. Progetti e documenti
3.1 I dati su peso, dimensioni, capacità, prezzi, servizi e simili contenuti in cataloghi, dépliant, circolari, annunci, illustrazioni e listini prezzi, ecc. fanno fede solamente se vi è stato fatto esplicito riferimento nell'offerta e/o nella conferma d'ordine.
3.2 Progetti, bozze, preventivi di spesa e altri documenti tecnici, che possono essere ugualmente parte dell'offerta, come pure campioni, cataloghi, dépliant, illustrazioni e simili rimangono di proprietà intellettuale del venditore. Qualsiasi utilizzo, duplicazione, riproduzione, diffusione e cessione a terzi, pubblicazione e presentazione sono consentiti solo previo consenso scritto del titolare.
4. Imballaggio
4.1 Salvo diversi accordi
a) i prezzi indicati sono da intendersi imballaggio escluso;
b) se l'imballaggio viene effettuato conformemente alla prassi corrente per evitare danni alle merci in condizioni di trasporto normali nel tragitto verso la destinazione stabilita, questo è a carico dell'acquirente e viene ritirato solo previo accordo.
5. Trasferimento del rischio
5.1 Salvo diversi accordi, la merce s'intende venduta "franco fabbrica" (ex works) (pronta per il ritiro).
5.2 Al resto si applicano gli INCOTERMS nella stesura in vigore alla data di stipula del contratto.
6. Termine di consegna
6.1 Salvo diversi accordi, il termine di consegna decorre dalla data tra le seguenti che si verifica per ultima:
a) la data della conferma d'ordine;
b) la data di adempimento di tutti i presupposti tecnici, commerciali e finanziari spettanti secondo l'accordo all'acquirente;
c) la data in cui il venditore riceve un acconto da fornire prima della consegna della merce e/o viene aperta una garanzia di pagamento o altra garanzia concordata.
6.2 Il venditore ha facoltà di eseguire forniture parziali e anticipate.
6.3 Qualora la consegna ritardi per un evento occorso al venditore che costituisce motivo a discolpa ai sensi dell'art. 14, viene concessa una proroga adeguata del termine di consegna.
6.4 Qualora il ritardo di consegna sia imputabile al venditore, l'acquirente ha facoltà di richiedere l'esecuzione della prestazione o, previa concessione di un termine di proroga adeguato, di recedere dal contratto.
6.5 Se il periodo di proroga previsto all'art. 6.4 non viene sfruttato per colpa del venditore, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta rispetto a tutte le merci non ancora consegnate. Lo stesso si applica alle merci già fornite che non possano essere utilizzate in modo adeguato senza le merci non ancora consegnate. In questo caso l'acquirente ha diritto al rimborso dei pagamenti effettuati per le merci non consegnate o per quelle inutilizzabili. Inoltre, se il ritardo di consegna è stato causato da colpa grave del venditore, all'acquirente spetta anche il risarcimento delle spese giustificate che ha dovuto sostenere fino alla risoluzione del contratto e che non possono essere utilizzate ad altro scopo. L'acquirente deve restituire al venditore le merci già consegnate e inutilizzabili.
6.6 Qualora l'acquirente non accetti le merci fornite da contratto nel luogo e alla data pattuiti a livello contrattuale e il ritardo non sia imputabile a un'azione o a un'omissione del venditore, il venditore può esigere l'esecuzione della prestazione o, previa concessione di una proroga, recedere dal contratto. Se le merci sono state scartate, il venditore può immagazzinarle a spese e rischio dell'acquirente. Il venditore ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese giustificate sostenute per l'esecuzione del contratto e non contenute nei pagamenti ricevuti.
6.7 Sono esclusi altri diritti dell'acquirente nei confronti del venditore a causa di tale ritardo oltre a quelli citati nell'art. 6.
7. Prova di collaudo
7.1 Se l'acquirente desidera una prova di collaudo, essa deve essere espressamente concordata per iscritto con il venditore al momento della stipula del contratto. Salvo diversi accordi al riguardo, la prova di collaudo deve essere eseguita nel luogo di produzione o in un luogo scelto dal venditore durante il normale orario di lavoro di quest'ultimo. A tale scopo, per la prova di collaudo fa fede la pratica generale del relativo ramo d'industria. Il venditore deve informare per tempo l'acquirente della prova di collaudo in modo che quest'ultimo possa essere presente o farsi rappresentare da un rappresentante autorizzato. Qualora, durante la prova di collaudo, l'oggetto della fornitura si rivelasse non conforme al contratto, il venditore è tenuto a eliminare immediatamente ogni vizio e a ripristinare lo stato di conformità al contratto dell'oggetto della fornitura. L'acquirente può esigere la ripetizione della prova di collaudo solo in caso di vizi sostanziali. A corollario della prova deve essere redatto un verbale di collaudo. Se dalla prova di collaudo l'oggetto della fornitura risulta eseguito in conformità al contratto e perfettamente funzionante, ciò deve essere confermato in ogni caso da entrambe le parti. Qualora l'acquirente o il suo rappresentante autorizzato non possa essere presente alla prova di collaudo nonostante il venditore lo abbia informato per tempo, il verbale di collaudo deve essere firmato solamente dal venditore. Il venditore è tenuto in ogni caso a trasmettere una copia del verbale di collaudo all'acquirente, che a quel punto non può più contestarne la correttezza per non averlo potuto firmare per l'assenza sua o del suo rappresentante autorizzato. Salvo diversi accordi, le spese della prova di collaudo eseguita sono a carico del venditore. Sono tuttavia a carico dell'acquirente in ogni caso le spese sostenute personalmente o dal suo rappresentante autorizzato connesse alla prova di collaudo, come ad es. spese di viaggio, vitto, alloggio e diarie.
8. Prezzo
8.1 Salvo diversi accordi, i prezzi sono da intendersi franco fabbrica del venditore, carico escluso.
8.2 Salvo diversi accordi, i prezzi si basano sui costi al momento del preventivo. Se i costi dovessero variare nel periodo fino alla consegna, tali variazioni saranno a favore o a carico dell'acquirente.
9. Pagamento
9.1 I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le condizioni di pagamento concordate. Se non sono state concordate condizioni di pagamento, è dovuto un terzo del prezzo al ricevimento della conferma d'ordine, un terzo dopo la metà del periodo di consegna e il resto alla consegna. Indipendentemente da ciò, l'IVA contenuta nella fattura deve essere versata in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla fatturazione.
9.2 L'acquirente non ha facoltà di trattenere un pagamento a fronte di diritti di garanzia o altre contropretese non riconosciute dal venditore.
9.3 Se l'acquirente è in mora con un pagamento pattuito o altra prestazione, il venditore può insistere sull'esecuzione del contratto e
a) differire l'esecuzione dei propri obblighi fino al saldo dei pagamenti arretrati o altre prestazioni,
b) avvalersi di una proroga adeguata del termine di consegna,
c) rendere esigibile l'intero prezzo di vendita o quanto ancora dovuto,
d) nella misura in cui non sussista un motivo a discolpa dell'acquirente ai sensi dell'art. 14, addebitare interessi di mora a decorrere dalla scadenza pari al 7,5 % sul rispettivo tasso base della Banca Centrale Europea (v. Direttiva CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali del 29 giugno 2000) oppure recedere dal contratto, previa concessione di una proroga adeguata.
9.4 L'acquirente è tenuto, come ulteriore danno di mora, a rimborsare in ogni caso al venditore le spese di ingiunzione e recupero sostenute.
9.5 Nel caso in cui, trascorsa la proroga di cui al numero 9.3, l'acquirente non abbia ancora provveduto al pagamento dovuto o altra prestazione, il venditore può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta. L'acquirente è tenuto a restituire al venditore appena ne faccia richiesta le merci già consegnate e a rimborsargli il deprezzamento subito dalle merci, nonché tutte le spese giustificate sostenute dal venditore per l'esecuzione del contratto. Per quanto riguarda le merci non ancora consegnate, il venditore può mettere a disposizione dell'acquirente i pezzi prodotti o lavorati e esigere la parte corrispondente del prezzo di vendita.
9.6 Le parti contraenti concordano che i diritti e i doveri regolamentati nel contratto non sono influenzati dall'introduzione dell'Euro. Gli obblighi di pagamento, in particolare i valori monetari stabiliti, s'intendono pattuiti in Euro, non appena sarà diventato l'unico mezzo di pagamento consentito. La conversione sarà eseguita in ogni caso in base al tasso di cambio stabilito d'ufficio. Le parti concordano che il passaggio all'Euro non motiva né un diritto di recesso/risoluzione o impugnazione, né al risarcimento di danno o a una modifica del contratto.
10. Riserva di proprietà
10.1 Il venditore si riserva il diritto di proprietà sull'oggetto della compravendita fino al completo adempimento di tutti gli obblighi finanziari dell'acquirente. Il venditore ha facoltà di rendere riconoscibile dall'esterno la proprietà sull'oggetto della fornitura. L'acquirente deve adempiere ai requisiti formali necessari per garantire la riserva di proprietà. In caso di pignoramento o altra rivendicazione, l'acquirente è tenuto a far valere il diritto di proprietà del venditore e a informarlo immediatamente.
11. Garanzia
11.1 Il venditore è tenuto, in conformità alle seguenti disposizioni, a eliminare ogni vizio che possa compromettere l'idoneità all'uso basato su un errore di costruzione, del materiale o dell'esecuzione. Il venditore deve ugualmente rispondere di vizi su caratteristiche espressamente richieste.
11.2 Tale obbligo sussiste solo per i vizi comparsi durante un periodo di un anno in caso di funzionamento su un turno a decorrere dalla data di trasferimento del rischio o di consegna e installazione a partire dal termine del montaggio.
11.3 L'acquirente può invocare questo articolo solamente se comunica immediatamente per iscritto al venditore i vizi emersi. È esclusa la regola di presunzione delll'art. 924 del Codice Civile austriaco ("ABGB"). Il venditore così informato, se tenuto all'eliminazione dei vizi secondo le disposizioni del presente articolo, deve a sua scelta:
a) riparare le merci difettose in loco;
b) farsi inviare le merci o le parti difettose per poterle riparare;
c) sostituire le parti difettose;
d) sostituire le merci difettose.
11.4 Qualora il venditore scelga di farsi restituire le merci o le parti difettose per riparazione o sostituzione, salvo diversi accordi le spese e il rischio del trasporto sono a carico dell'acquirente. Salvo diversi accordi, le merci riparate o sostituite saranno restituite all'acquirente a spese e rischio del venditore.
11.5 Le merci o le parti difettose sostituite secondo questo articolo sono a disposizione del venditore.
11.6 Il venditore è tenuto al pagamento delle spese per l'eliminazione di vizi sostenute dall'acquirente solamente se ha fornito il proprio consenso scritto in merito.
11.7 L'obbligo di garanzia del venditore si applica solamente a vizi comparsi nel rispetto delle condizioni d'uso previste e facendo un uso normale dell'oggetto in questione. Esso non si applica in particolare a vizi basati su: errata installazione da parte dell'acquirente o di un suo incaricato, cattiva manutenzione, riparazioni eseguite male o senza il consenso scritto del venditore oppure modifiche eseguite da un altro soggetto diverso dal venditore o dal suo incaricato, normale usura.
11.8 Per quelle parti di merce acquistate dal venditore dal subfornitore indicato dall'acquirente, il venditore risponde solamente nel quadro dei diritti di garanzia spettantigli nei confronti del subfornitore. Se una merce viene prodotta dal venditore sulla base di dati di costruzione, disegni o modelli dell'acquirente, la responsabilità del venditore non si estende alla correttezza della costruzione, bensì al fatto che l'esecuzione sia stata eseguita secondo le indicazioni dell'acquirente. In questi casi, l'acquirente è tenuto a manlevare il venditore in caso di eventuali violazioni di diritti di protezione. Il venditore non risponde in caso di assunzione di ordini di riparazione o di modifiche o trasformazioni di merci vecchie o di terzi, nonché di fornitura di merci usate.
11.9 A partire dall'inizio del periodo di garanzia, il venditore declina ogni responsabilità che vada oltre quanto stabilito nel presente articolo.
12. Responsabilità
12.1 S'intende espressamente concordato che il venditore non è tenuto ad alcun risarcimento danni nei confronti dell'acquirente per lesioni a persone, danni a beni non oggetto del contratto, per altri danni e per mancato guadagno, nella misura in cui non si stabilisca in base alle circostanze del singolo caso che siano imputabili al venditore per colpa grave. È esclusa l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1298 ABGB.
12.2 L'oggetto della compravendita offre solamente la sicurezza che ci si può attendere sulla base di norme di omologazione, istruzioni per l'uso, prescrizioni del venditore sulla manipolazione dell'oggetto della compravendita, con particolare riferimento a eventuali prove prescritte e altre avvertenze fornite.
12.3 In caso di colpa lieve del venditore, nella misura in cui non si applichi l'art. 12.1, il risarcimento del danno è limitato al 5 % del totale dell'ordine, con un tetto massimo di 727.000 Euro.
12.4 Tutti i diritti al risarcimento danni per vizi di forniture e/o prestazioni devono essere rivendicati, qualora il vizio non sia espressamente riconosciuto dal venditore, entro un anno dalla scadenza del periodo di garanzia stabilito nel contratto; in caso contrario tali diritti decadono.
13. Danni indiretti
13.1 Con riserva di disposizioni di diverso tenore nelle presenti condizioni, è esclusa la responsabilità del venditore nei confronti dell'acquirente per fermo di produzione, mancato guadagno, mancato utilizzo, perdita di contratti od ogni altro danno economico o indiretto.
14. Motivi a discolpa
14.1 Le parti sono esonerate, interamente o parzialmente, dall'esecuzione nei termini del contratto, se impedite in tal senso da eventi di forza maggiore. Con eventi di forza maggiore s'intendono esclusivamente eventi imprevedibili e inevitabili dalle parti e al di fuori del loro controllo. Scioperi e agitazioni sindacali devono però essere considerati eventi di forza maggiore. L'acquirente impedito da un evento di forza maggiore può tuttavia appellarsi alla presenza di un tale evento, solamente se fornisce al venditore immediatamente, o entro un massimo di 5 giorni di calendario, un avviso mediante raccomandata confermato dalla rispettiva autorità governativa o dalla camera di commercio del paese di destinazione delle merci sull'inizio e sulla fine prevedibile dell'impedimento con indicazione della causa, degli effetti e della durata previsti del ritardo. In caso di forza maggiore, le parti devono fare ogni sforzo possibile per eliminare o attenuare le difficoltà e i danni prevedibili e aggiornare costantemente la controparte in merito. In caso contrario, sono obbligate al risarcimento del danno nei confronti della controparte. Date o scadenze che non possono essere rispettate per causa di forza maggiore saranno prorogate al massimo della durata egli effetti della forza maggiore o, eventualmente, di un periodo di tempo da stabilirsi di comune accordo. Se un evento di forza maggiore si protrae per più di quattro settimane, acquirente e venditore cercheranno, mediante trattative, di trovare una soluzione per gestire gli aspetti tecnici di tali ripercussioni. Qualora non si raggiunga una soluzione consensuale, il venditore può recedere interamente o parzialmente dal contratto.
15. Tutela dei dati
15.1 Il venditore ha facoltà di salvare, trasmettere, elaborare e cancellare dati personali dell'acquirente nel quadro del rapporto d'affari.
15.2 Le parti s'impegnano all'assoluta riservatezza nei confronti di terzi delle informazioni a cui abbiano accesso nel corso dei rapporti commerciali.
16. Foro competente, diritto applicabile, luogo d'esecuzione
16.1 Foro competente per tutte le controversie sorte direttamente o indirettamente dal presente contratto è il tribunale austriaco competente per il territorio in cui si trova la sede del venditore. Il venditore può tuttavia anche adire il tribunale competente per l'acquirente.
16.2 Le parti possono anche concordare la competenza di un tribunale arbitrale.
16.3 Il contratto è soggetto al diritto austriaco a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci dell'11/04/1980, GU 4. 1980, GU 1988/96.
16.4 Luogo d'esecuzione per la fornitura e il pagamento è la sede del venditore, anche nel caso in cui la cessione avvenga in un altro luogo concordato.
16.5 In caso di controversie derivanti dalla presente traduzione certificata del contratto, prevarrà il testo tedesco.